Assegni al Nucleo Familiare: i nuovi importi e i limiti di reddito

 

Gli Assegni al Nucleo Familiare vengono erogati a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’Inps.

Il diritto a ricevere gli Assegni al Nucleo Familiare e l’importo degli assegni può cambiare dal reddito complessivo della famiglia e dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Le tabelle con gli importi e le varie fasce reddituali vengono pubblicate ogni anno dall’Inps e hanno validità dal 1° Luglio al 30 Giugno dell’anno successivo. Le nuove tabelle pubblicate dall’Inps valide fino al 30 Giugno 2019 le trovate nella  Circolare n. 68 del 11 Maggio 2018. In questa Circolare l’Inps ha indicato anche i nuovi limiti di reddito utili ai fini del calcolo dell’importo spettante.

 

Quali soni i requisiti per poter accedere agli Assegni al Nucleo Familiare?

 

Assegni al Nucleo Familiare: i nuovi importi e i limiti di redditoPer poter richiedere ed ottenere gli Assegni al Nucleo Familiare è indispensabile che il nucleo familiare sia composto in questo modo:

 

  • Richiedente: lavoratore dipendente, pensionato, o titolare di altre prestazioni previdenziali (si fa presente che dal 1° Gennaio 1998 gli Assegni al Nucleo Familiare sono stati estesi e riconosciuti anche agli iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi e liberi professionisti);
  • Coniuge: non separato;
  • Figli o Equiparati (figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da un precedente matrimonio, minori legalmente affidati): devono avere meno di 18 anni d’età oppure devono essere studenti con un’età compresa tra i 18 e i 21 anni compiuti purché appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni. Per quanto riguarda i figli inabili non ci sono limiti d’età;
  • Fratelli, Sorelle e Nipoti del Richiedente: devono essere minori o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza il diritto alla Pensione ai Superstiti.

 

Hanno diritto a percepire gli Assegni al Nucleo Familiare anche i residenti nei Paesi della Comunità Europea ex extracomunitari; unico paletto l’Inps l’ha messo per gli stranieri poligami in quanto possono includere nel proprio nucleo familiare solamente una moglie.

 

In presenza di particolari condizioni l’Inps aumenta l’importo degli Assegni al Nucleo Familiare: quando il Richiedente è vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe/nubile o in stato di abbandono e anche in tutti i Nuclei Familiari in cui ci sono soggetti inabili al lavoro.

 

Dal 1° Aprile 2019 solo domanda online

 

L’Inps comunica con la Circolare n. 45 del 22 Marzo 2019 che a partire dal 1° Aprile 2019 la domanda per gli Assegni al Nucleo Familiare dovrà essere presentata all’Inps solamente ed esclusivamente per via telematica, utilizzando la nuova procedura ed il modulo online “ANF/DIP SR 16”, in modo da garantire il corretto calcolo dell’importo degli Assegni al Nucleo Familiare da parte dell’Inps e una maggiore privacy per il dipendente che ne fa richiesta.

La domanda pertanto non dev’essere più presentata con il modulo ANF/DIP cartaceo al Datore di Lavoro ma dev’essere presentata direttamente all’Inps dal lavoratore dipendente avvalendosi del servizio telematico dedicato al Cittadino nel sito web dell’Inps muniti di codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto stesso; oppure per i Cittadini meno avvezzi alla tecnologia e che non hanno dimestichezza con il computer, c’è la possibilità di recarsi direttamente presso i Patronati ed inoltrare la domanda con il loro supporto attraverso i loro servizi telematici collegati direttamente con l’Inps.

Le domande già presentate alla data del 31 Marzo 2019 per il periodo compreso tra il 1° Luglio 2018 e il 30 Giugno 2019 non dovranno essere ripresentate ma saranno processate regolarmente secondo le disposizioni che vigevano prima della nuova Circolare Inps.