La Totalizzazione Internazionale dei Contributi: cos’è e come si utilizza per il calcolo della Pensione

 

La Totalizzazione Internazionale dei Contributi: cos'è e come si utilizza per il calcolo della PensioneLa Totalizzazione Internazionale dei Contributi consente ai lavoratori che hanno svolto dei periodi di lavoro, dipendente o autonomo, all’estero di sommarli con quelli versati in Italia ai fini del calcolo della Pensione.

La Totalizzazione Internazionale dei Contributi opera a condizione che i periodi in questione non risultino coincidenti da un punto di vista temporale e che i contributi accreditati per il singolo Stato estero siano superiori ad un anno.

È molto importante la Totalizzazione Internazionale dei Contributi in quanto permette al lavoratore che ha lavorato in diversi Paesi di guadagnare una Pensione Contributiva anche se non ha raggiunto in nessuno di questi Paesi i requisiti contributivi per richiederla.

 

 

I requisiti per la Pensione con la Totalizzazione Internazionale dei Contributi

 

Per ottenere la Pensione contributiva con la Totalizzazione Internazionale dei Contributi è necessario raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la Pensione di Vecchiaia o per la Pensione Anticipata stabiliti dalla Legge Fornero (66 anni e 7 mesi di età anagrafica e 20 anni di contributi o 42 anni e 10 mesi di contributi versati indipendentemente dall’età anagrafica). Le regole previste sono le medesime.

 

Il calcolo della Pensione con la Totalizzazione Internazionale dei Contributi

 

Il calcolo dell’importo della Pensione è calcolato in base ai contributi versati in Italia e nel Paese Estero. Ciascun ente previdenziale deve liquidare un assegno in base agli anni di contribuzione maturati secondo le regole previste in quel Paese. La domanda di pensionamento deve essere effettuata presso lo Stato in cui l’interessato ha lavorato da ultimo, il quale sarà competente per l’istruzione del procedimento pensionistico anche nei confronti degli altri Paese esteri.

La prestazione previdenziale viene pagata pro quota da ciascuno degli Stati presso i quali il Pensionato ha lavorato e possono essere uno o più Stati dell’Unione Europea, o Paesi in cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e previdenziale come ad esempio l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera ma anche l’Argentina, l’Australia, la Bosnia Erzegovina, il Brasile, il Canada, la ex Jugoslavia, Israele, la Macedonia, il Messico, il Principato di Monaco, Capo Verde, la Corea, la Croazia, San Marino, il Vaticano, la Tunisia, gli Stati Uniti, l’Uruguay e il Venezuela.

Se non esiste nessuna convenzione di natura bilaterale il lavoratore potrà maturare la Pensione solamente in base alle regole vigenti nello Stato estero e potrà chiedere eventualmente il riscatto oneroso per far valere quei periodi ai fini del diritto alla Pensione contributiva in Italia.