Congedo Genitori 2021 lavoratori dipendenti: le istruzioni dell’Inps
Con la Circolare n. 63 del 14 Aprile 2021 l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori, che è stato introdotto dal Decreto Legge n. 30 del 13 Marzo 2021 a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave.
Congedo Genitori 2021: a chi è rivolto
Il Congedo Genitori 2021 è rivolto ai soli genitori lavoratori dipendenti. Sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione Separata. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da Covid19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e può essere richiesto anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.
Congedo Genitori 2021, figli senza disabilità: quali sono i requisiti
Per poter richiedere il Congedo Genitori 2021 bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Nel caso in cui ci sia la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o alla sospensione del rapporto di lavoro non possono essere indennizzate. È compito del genitore comunicare tempestivamente all’Inps quando ci sono modifiche del rapporto di lavoro;
- Il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
- Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve avere un’età anagrafica inferiore ai 14 anni. Dai 14 anni in su il congedo non potrà essere fruito;
- Il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso e il figlio logicamente deve avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Se all’Anagrafe del Comune, genitore e figlio dovessero risultare residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo.
Congedo Genitori 2021, figli con disabilità grave: quali sono i requisiti
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età. Per poter richiedere e ottenere il Congedo Genitori 2021, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Nel caso in cui ci sia la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o alla sospensione del rapporto di lavoro non possono essere indennizzate. È compito del genitore comunicare tempestivamente all’Inps quando ci sono modifiche del rapporto di lavoro;
- Il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
- Il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
In base a quanto previsto specificamente dal Decreto Legge, per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza con il figlio disabile e può essere richiesto anche se c’è la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
Congedo Genitori 2021: importi e durata del beneficio
Il Congedo Genitori 2021 può essere fruito per periodi di infezione da Covid19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 Marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 Giugno 2021. Il congedo può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra declarate, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione e sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.