Congedo Papà: tutte le novità per il 2022
Stai per diventare papà o sei appena diventato papà? Congratulazioni! Da quest’anno il congedo papà obbligatorio per i lavoratori dipendenti diventa una misura stabile. Andiamo a vedere insieme tutte le novità previste a partire da quest’anno.
Congedo papà: a chi è rivolto
La Legge n. 92 del 2012 ha istituito per la prima volta il congedo per il papà, uno obbligatorio e uno facoltativo, che devono essere alternati al congedo della mamma, e fruibili dal papà entro e non oltre il quinto mese dalla nascita del figlio. Con la Legge di Bilancio 2022 si stabilizzano e diventano una misura stabile entrambi i congedi del papà. Pertanto, i congedi non sono più una misura sperimentale e possono essere richiesti dai papà lavoratori dipendenti, biologici, adottivi, affidatari, collocatari, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia, dall’ingresso in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, dall’affidamento.
Congedo papà: decorrenza, durata e importi
- Il congedo obbligatorio: è fruibile dal papà entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, dall’ingresso in famiglia, dall’ingresso in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, dall’affidamento, dal collocamento temporaneo. È fruibile durante il congedo di maternità della mamma lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite del quinto mese. Il congedo obbligatorio del papà è un diritto autonomo per cui è aggiuntivo a quello della mamma e spetta comunque e indipendentemente dal diritto dalla mamma al proprio congedo di maternità. A tutti i papà lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio. Giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa.
- Il congedo facoltativo: è condizionato alla scelta della mamma lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo di maternità. Il giorno del papà anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della mamma. È fruibile anche contemporaneamente all’estensione della mamma e deve essere esercitato entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, dall’ingresso in famiglia, dall’ingresso in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, dall’affidamento, dal collocamento temporaneo; indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della mamma con rinuncia da parte sua di un giorno. Il congedo facoltativo al papà spetta anche se la mamma, pur avendone diritto, rinuncia al suo congedo di maternità.
Entrambi i congedi dedicati al papà possono essere fruiti anche nel caso di morte perinatale del bambino.
Il papà lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della sua retribuzione. Mentre per il computo dei giorni relativi ad entrambi i congedi, devono essere computate e indennizzate le sue giornate lavorative.
Congedo papà: come e quando fare la domanda
La domanda per accedere al congedo papà può essere fatta online sul sito Inps attraverso il servizio dedicato ai Cittadini, tramite Contact Center al numero 803 164 gratuito da rete fissa o al numero fisso 06 164 164 da rete mobile, oppure recandosi presso enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i loro servizi telematici. Il papà deve comunicare al datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima.