Contratto di lavoro stagionale: regole e limiti

 

Il contratto di lavoro stagionale è un contratto di lavoro a tempo determinato, ossia a termine per alcuni lavori legati alle stagioni. Con lavoro stagionale si intende una serie di attività che vengono svolte solamente in determinati periodi dell’anno, in virtù delle condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto. Andiamo a vedere insieme nello specifico di quali attività si tratta e quali sono le caratteristiche di un contratto di lavoro stagionale.

 

Contratto di lavoro stagionale: attività e durata

 

Contratto di lavoro stagionale: regole e limitiLa stagionalità fa riferimento ad attività che si ripetono annualmente e riguardano, per esempio, il settore alimentare o il settore turistico. Il contratto stagionale non deve rispettare il limite dei 24 mesi come nel contratto di lavoro a tempo determinato, la durata può variare da qualche settimana a qualche mese e può essere rinnovato o prorogato senza essere soggetto al regime delle causali. Ogni proroga dev’essere comunicata al Centro per l’Impiego entro cinque giorni per via telematica e non si possono superare il tetto complessivo delle quattro proroghe, altrimenti il contratto stagionale passerà in automatico a tempo indeterminato a partire dalla quinta proroga.

 

Contratto di lavoro stagionale: come funziona la cessazione del rapporto di lavoro

 

Nel contratto di lavoro stagionale si ha una data di inizio e una data di fine, come in un qualsiasi altro contratto di lavoro a termine. Pertanto, non cambia nulla sulla conclusione del rapporto di lavoro, il dipendente presterà servizio fino alla data stabilita nel contratto, fatta eccezione per alcuni casi particolari, salute o famiglia, che possono interromperlo prima della sua naturale scadenza. Se, invece, è il dipendente che vuole risolvere il contratto prima del previsto, lo può fare solo in presenza di una giusta causa, ad esempio in presenza di:

  • Mancato o ritardato pagamento dello stipendio;
  • Molestie sessuali del Datore di Lavoro;
  • Mobbing o abuso sul luogo del lavoro;
  • Omesso versamento dei contributi previdenziali;
  • Richieste di compiere atti illeciti;
  • Ingiurie.

Al contrario, può essere che sia il Datore di Lavoro a voler dissolvere il contratto di lavoro prima della sua naturale scadenza. Anche in questo caso è possibile ma solamente in presenza di una giusta causa.

Sia in caso di dimissioni volontarie o per licenziamento, l’azienda dovrà comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni al Centro per l’Impiego.

 

Contratto di lavoro stagionale: come funziona il periodo di prova

 

Anche nel contratto di lavoro stagionale può essere previsto un periodo di prova e deve necessariamente essere inserito nel contratto di lavoro tra le parti. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere dal contratto senza dare alcuna motivazione. Se è il lavoratore dipendente a lasciare il lavoro si parlerà di dimissioni in prova, se invece è il Datore di Lavoro a licenziare si parlerà di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

 

Contratto di lavoro stagionale: Naspi Stagionali

 

Sulle retribuzioni dovute ai lavoratori stagionali, le aziende devono:

  • Calcolare e versare all’Inps i contributi previdenziali e assistenziali a loro carico;
  • Comunicare all’Inps l’ammontare delle retribuzioni su cui sono stati calcolati i contributi e l’importo delle stessi inviando telematicamente il modello Uniemens entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Rispetto ai contratti a tempo determinato, in quelli stagionali le aziende pagano meno contributi in quanto nei contratti stagionali non è dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione Naspi. Nonostante non sia previsto, i dipendenti stagionali possono comunque accedere alla disoccupazione, tanto che il Governo, per andare incontro alle esigenze degli stagionali, ha previsto una disoccupazione in deroga alla disciplina normale denominata Naspi Stagionali.