Dipendenti, visite fiscali e malattia: le istruzioni dell’Inps
Cosa devono fare i lavoratori in caso di malattia? Quali sono le fasce di reperibilità per le visite fiscali? Ecco tutte le indicazioni, rilasciate dall’Inps, per non perdere il diritto all’indennità di malattia, riconosciuta ai lavoratori. Andiamo a vedere insieme quando viene riconosciuta una malattia al dipendente e come funzionano le visite fiscali per i dipendenti pubblici e per i dipendenti privati.
Quando viene certificata una malattia
Quando un lavoratore dipendente pubblico o privato non riesce a recarsi sul posto di lavoro causa malattia, deve necessariamente contattare il proprio medico di base per comunicare il motivo per il quale si trova in uno stato di malattia e non riesce a recarsi al lavoro. Il medico di base ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato di malattia per via telematica direttamente all’Inps. L’attestato indica solamente la prognosi, ossia il giorno di inizio e il giorno di fine (presunta) della malattia; il certificato di malattia indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia. Se, per problemi tecnici non è possibile presentare i documenti per via telematica, sarà necessario presentarli in formato cartaceo. Il lavoratore dipendente deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici inseriti e l’indirizzo di reperibilità per la visita medica siano corretti. Inoltre, collegandosi sul sito dell’Inps, tramite le sue credenziali, può avere accesso allo stato della pratica e controllarne la corretta trasmissione del certificato.
Come funzionano le fasce di reperibilità
Dal 1° Settembre 2017 è entrato in vigore il Polo Unico per le visite fiscali, che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Da questa data, come già avveniva per i lavoratori privati, l’Inps effettua visite mediche sia su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni, in qualità di Datori di Lavoro, sia d’ufficio. Anche il personale relativo alle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare), ai Corpi Armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale. Pertanto, i relativi Datori di Lavoro, in caso di assenza dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell’ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, senza oneri a loro carico.
Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e settore pubblico. I lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19; i lavoratori pubblici nelle fasce 9-13 e 15-18.
Se il lavoratore non fosse presente durante la fascia di reperibilità e risultasse, quindi, assente alla visita domiciliare, viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale dell’Inps, in una data e orario specifico. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del Datore di Lavoro, il dipendente è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.
Quando si è esenti alla reperibilità per malattia
L’Inps precisa che non ci sono norme che prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità del lavoratore durante le fasce di reperibilità stabilite dall’Inps stesso per i dipendenti pubblici e privati: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile. Tuttavia, il medico di base che redige e rilascia il certificato di malattia del dipendente, può escludere l’obbligo di reperibilità durante le fasce stabilite dall’Inps, solamente in presenza delle seguenti situazioni:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la guida alla “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori provati e pubblici” rilasciata dall’Inps.