Ferie docenti di ruolo: tutto quello che devi sapere

 

Come funzionano le ferie per i docenti assunti a tempo indeterminato, quante ferie spettano e quali sono i periodi in cui è possibile fruirne. Come funzionano le ferie nel caso del part time e cosa succede in caso di interruzione per esigenze di servizio e se c’è l’obbligo di reperibilità. Andiamo a vedere insieme tutto quello che devi sapere sulle ferie dei docenti di ruolo.

 

Quanti giorni di ferie spettano al docente di ruolo

 

Ai sensi dell’Art.13 del CCNL del 29/11/2007 il docente assunto a tempo indeterminato ha diritto a:

 

  • 30 giorni di ferie: in caso di anzianità di servizio non superiore ai tre anni;
  • 32 giorni di ferie: in caso di anzianità di servizio superiore ai tre anni.

 

Per anzianità di servizio si intende servizio a qualunque titolo prestato. Ad esempio, un docente neoassunto in ruolo nell’anno scolastico 2019/20, che ha alle spalle almeno tre anni di supplenza di almeno 180 giorni, ha diritto già da quest’anno a 32 giorni di ferie.

 

Come funzionano le ferie del docente di ruolo in caso di festività

 

Ai sensi dell’Art.14 del CCNL del 29/11/2007 a tutti i dipendenti sono attribuite quattro giornate di riposo. Le quattro giornate di riposo sono fruite nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. In ogni caso, il docente di ruolo ha diritto di fruirne esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ossia durante i periodi di sospensione delle lezioni. Di fatto queste quattro giornate di riposo per le festività si aggiungono ai 30 o 32 giorni di ferie che già spettano al docente di ruolo.

 

Come funzionano le ferie in caso di settimana corta o giorno libero

 

Tutto il personale scolastico è in servizio sei giorni settimanali su sette, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale. Ai fini del calcolo delle ferie spettanti, la settimana lavorativa del docente di ruolo è calcolata sui sei giorni lavorati, compreso l’eventuale giorno libero o se la scuola adotta la c.d. settimana corta, ossia cinque giorni lavorativi, da lunedì al venerdì. Infatti, tutti i docenti di ruolo hanno pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in cinque o in sei giorni lavorati.

 

Come funzionano le ferie del docente di ruolo assunto in part time

 

Ferie docenti di ruolo: tutto quello che devi saperePer quanto riguarda il part time orizzontale il docente di ruolo ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie spettanti al docente di ruolo assunto a tempo pieno. Per quanto riguarda invece il part time verticale il docente di ruolo ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate durante il corso dell’anno scolastico. Di conseguenza nel solo caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi e non delle ore settimanali effettuate. Ad esempio, un docente di ruolo assunto in servizio con un part time verticale distribuito in tre giorni con nove ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente di ruolo assunto sempre con un part time verticale distribuito in tre giorni con dodici ore settimanali.

 

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Ecco qui di seguito il calcolo da applicare ad entrambi i docenti per capire il numero di giorni di ferie spettanti:

  • Numero giorni di lavoro settimanali: 6 giorni = x giorni : 32 o 30 giorni (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3);
  • Il caso più comune è un docente con un part time verticale di 3 giorni settimanali con un’anzianità lavorativa superiore ai tre anni di servizio: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 giorni di ferie.

 

Quali assenze incidono sul numero di ferie spettanti

 

Ai sensi dell’Art. 13 del CCNL del 29/11/2007 “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”. Pertanto, le ferie non sono ridotte nei seguenti casi:

  • Assenze interamente retribuite: i permessi previsti dal CCNL, ovvero i congedi per maternità (congedo obbligatorio), i congedi parentali o i tre giorni relativi alla Legge 104/92, i permessi per lutti, il permesso per il matrimonio;
  • Assenze parzialmente retribuite: i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%.

 

Quali sono i periodi dell’anno scolastico in cui è possibile fruire delle ferie

 

L’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti di ruolo e non, i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti, di ruolo e non, è possibile fruire delle ferie maturate:

 

  • Dal 1° Settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Durante le vacanze di Natale e di Pasqua;
  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 Giungo, esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato);
  • Dal 1° Luglio al 31 Agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato;
  • Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: sei giorni di ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione. Solamente per i docenti di ruolo, questi giorni possono essere fruiti, in alternativa, come permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti.

 

Cosa succede in caso di interruzione delle ferie

 

Ai sensi dell’Art.13 del CCNL del 29/11/2007 le ferie possono essere interrotte “se interviene una malattia di durata superiore ai tre giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero”. Pertanto, nel caso ci sia un evento morboso che determini una prognosi di almeno quattro giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte. In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia o del ricovero e dell’indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia. Anche la malattia del bambino (fino agli 8 anni idi età) che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

 

Come rimandare le ferie non godute

 

L’Art. 13 del CCNL del 29/11/2007 dispone che ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”. Il docente di ruolo in questi casi rimanderà le ferie non godute all’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità di fruizione all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni, come ad esempio le vacanze di Pasqua, le vacanze di Natale o dal 1° Settembre all’inizio della scuola/dal termine delle lezioni al 30/6).

 

Come rimandare le ferie non godute per più anni scolastici

 

Ai sensi dell’Art. 36 Cost. e dell’Art. 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore. Pertanto, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al docente di ruolo, come ad esempio una grave patologia o una malattia che si protrae, potranno essere fruite dal docente anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.

 

Come funziona in caso di sospensione delle ferie per motivi di servizio

 

Ai sensi dell’art.13, comma 12, del CCNL del 29.11.2007 qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il docente di ruolo ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il docente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Per quanto riguarda l’obbligo di reperibilità, così come avviene per i periodi di malattia, la Cassazione con sentenza n. 27057/2013 ha stabilito che: “il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99). Il lavoratore è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie”.