Ferie personale ATA: 15 giorni continuativi o frazionati
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore. Le ferie devono essere richieste dal personale ATA al Dirigente Scolastico. Tuttavia, la scuola è tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo compreso dal 1° Luglio al 31 Agosto. In alternativa, può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori. Andiamo a vedere quali sono le disposizioni indicate dall’ARAN, ossia l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, in tema di ferie del personale ATA.
Ferie personale ATA: quali sono le disposizioni dell’ARAN
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, in tema di ferie del personale ATA, ha fornito le seguenti indicazioni:
- Occorre programmare dei turni per il godimento delle ferie;
- Nella programmazione dei turni, il Dirigente Scolastico deve garantire al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo compreso dal 1° Luglio al 31 Agosto;
- Il dipendente non è obbligato a prendersi 15 giorni continuativi di ferie ma può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
- La possibilità di accogliere la richiesta di frazionamento delle ferie in più periodi è una decisione che spetta al Dirigente Scolastico, valutando principalmente la compatibilità della richiesta con le esigenze del servizio, rispettando i turni prestabiliti e tenendo presente che agli altri dipendenti deve comunque essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.
Ferie personale ATA: interruzione o sospensione
Il dipendente ATA può interrompere il periodo di ferie in caso di malattia con una prognosi di almeno 4 giorni, in caso di ricovero ospedaliero di almeno un giorno, in caso di malattia del figlio (fino agli 8 anni di età) con ricovero ospedaliero. Anche il Dirigente Scolastico può interrompere le ferie del dipendente ma solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio; le ragioni dovranno essere comunicate nel provvedimento di interruzione o sospensione delle ferie, allegandole al rapporto di lavoro in essere tra le parti. In questo caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per il viaggio di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie e ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Ferie personale ATA: recupero delle ferie non godute
Può succedere a causa di particolari esigenze di servizio (motivate esigenze di carattere personale e di malattia) che il dipendente non sia riuscito a godere in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento. In questo caso le ferie saranno fruite non oltre il mese di Aprile dell’anno successivo. Tuttavia, se il dipendente ha ferie maturate ma non godute per cause non imputabili a lui stesso (grave patologia o malattia che si protrae a cavallo di due anni scolastici), potrà godere delle ferie anche al di là dei limiti stabiliti.