I BENEFICI PENSIONISTICI PER GLI EX COMBATTENTI E LE VITTIME DI GUERRA

 

L’ordinamento previdenziale tramite l’Art. 1 della Legge 336 del 1970 riconosce dei benefici pensionistici a favore degli ex-combattenti, ossia persone che hanno partecipato in modo diretto alle operazioni di guerra, e delle vittime di guerra, orfani, vedove di guerra, mutilati ed invalidi di guerra.

 

Tramite l’articolo 5 della Legge 824 del 1971, i benefici pensionistici sono stati estesi anche agli ufficiali, sottufficiali, militari, forze armate e Polizia di Stato.

 

I BENEFICI PENSIONISTICI PER GLI EX COMBATTENTI E LE VITTIME DI GUERRAINCREMENTO DEL PERIODO UTILE

 

Il primo beneficio, previsto dall’Art. 3 della Legge 336 del 1970, è dato da una maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva utile ai fini della Pensione. Questa maggiorazione comporta, in particolare, un incremento dell’anzianità contributiva utile sia all’ottenimento del diritto della Pensione, sia a determinare l’importo della Pensione stessa che è pari di regola a 7 anni ma diventano 10 se il lavoratore era mutilato, invalido o vittima di guerra. Questo incremento è utile anche nel calcolo del trattamento di fine sevizio che viene conteggiato al momento della cessazione del servizio, incrementando così il periodo utile in favore del lavoratore.

 

GLI SCATTI DI STIPENDIO PER I LAVORATORI PUBBLICI

 

Il secondo beneficio, previsto dall’Art. 2 della Legge 336 del 1970, prevede, all’atto della cessazione di servizio per qualsiasi causa, tre aumenti periodici del 2,5% di stipendio. Questi scatti di stipendio sono calcolati sullo stipendio tabellare e sulle fasce retributive di godimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Questo beneficio è previsto ai soli lavoratori del pubblico impiego.

 

LAVORATORI NEL SETTORE PRIVATO

 

Per tutti i lavoratori nel settore privato, lavoratori dipendenti e autonomi, il legislatore è intervenuto successivamente con l’Art. 6 della Legge 140 del 1985. Il loro beneficio consiste in una maggiorazione simbolica della Pensione, pari a 15,49 euro al mese. Questa maggiorazione è soggetta a perequazione annuale a partire dalla data di concessione del beneficio e viene corrisposta a domanda degli interessati o dei loro eredi.

La maggiorazione è considerata parte integrante del trattamento di Pensione e questo beneficio è reversibile anche ai superstiti.