Il contratto di lavoro a tutele crescenti: come funziona
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti è stato introdotto con la Riforma del Lavoro del 7 Marzo 2015, ossia con lo Jobs Act. Si tratta di una nuova forma di contratto a tempo indeterminato che prevede alcuni sostanziali cambiamenti sulle norme del licenziamento.
Ecco le novità
Il lavoratore dipendente presso un’azienda con più di 15 dipendenti (5 nel caso di un’azienda agricola) non ha diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, ma avrà diritto solamente ad un indennizzo di natura economica calcolata sull’anzianità lavorativa dell’ex dipendente. L’unica eccezione è prevista per il licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace. Tutti i lavoratori assunti dal 7 Marzo 2015 in poi, firmano il nuovo contratto a tutele crescenti. I lavoratori invece, che sono stati assunti prima di questa data, continueranno a godere degli stessi diritti di prima, senza alcuna modifica, e per loro è ancora valido l’Articolo 18, ossia il diritto alla reintegrazione.
A chi si applica il nuovo contratto
Il contratto di lavoro a tutele crescenti si applica solo ed esclusivamente ai lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Neoassunti: con un contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 7 Marzo 2015, oppure i lavoratori assunti in precedenza ma con contratto di apprendistato o a tempo determinato, che successivamente viene trasformato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Operai, impiegati, quadri.
Il contratto a tutele crescenti non è applicabile ai dirigenti.
Cosa succede in caso di licenziamento
Prima dell’introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti, il lavoratore che veniva licenziato illegittimamente aveva il diritto ad essere reintegrato in azienda. Oggi invece il reintegro in azienda è previsto solamente ed esclusivamente in questi casi:
- Licenziamento discriminatorio: ossia per motivi di religione, di politica, di sesso, di età o per partecipazione ad attività sindacali;
- Licenziamento nullo: ossia un licenziamento avvenuto durante i periodi di tutela, primo anno di matrimonio, durante il periodo della gravidanza, fino ad un anno di età del bambino, o durante la fruizione dei congedi parentali;
- Licenziamento per difetto di giustificazione: ossia per motivi che richiamano la disabilità fisica o psichica del lavoratore dipendente.
In presenza di uno di questi tre licenziamenti, l’ex dipendente avrà diritto ad un’indennità di risarcimento pari alla busta paga che avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento fino al giorno del reintegro e l’azienda dovrà anche provvedere a versare i contributi previdenziali per questo periodo.