Licenziamento senza preavviso: cause e conseguenze
Per licenziamento senza preavviso si intende l’interruzione unilaterale del rapporto di lavoro senza il periodo di preavviso imposto dalla Legge (Art. 2118 del Codice Civile). La Legge infatti impone al Datore di Lavoro, che ha l’intenzione di interrompere il rapporto di lavoro con un suo dipendente a tempo indeterminato, di comunicare la sua decisione con congruo anticipo. Questo permetterà al dipendente di cercarsi un’altra occupazione o comunque sia un’alternativa.
Il Periodo di preavviso: cos’è e come funziona
Il periodo di preavviso è il periodo di tempo che va dal momento della comunicazione di licenziamento fino all’ultimo giorno di lavoro del dipendente. Questo periodo di preavviso può avere diverse durate: può variare a seconda dell’anzianità lavorativa del dipendente o del suo livello di inquadramento in azienda. Il periodo di preavviso deve essere indicato in giorni di calendario ed è stabilito dal contratto collettivo applicato.
Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente: il Datore di Lavoro dovrà erogare la retribuzione per i giorni lavorati e il dipendente dovrà presentarsi al lavoro come sempre, rispettando gli orari.
Licenziamento senza preavviso: quando è possibile
Il Datore di Lavoro può interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato, quindi senza il periodo di preavviso, solamente in questi casi:
- Licenziamento durante il periodo di prova: il periodo di prova consente al Datore di Lavoro e al dipendente di valutare la reciproca convenienza a proseguire il rapporto di lavoro. Il periodo di prova comincia dal primo giorno di lavoro e prosegue per la durata fissata dal contratto collettivo applicato. In questo arco di tempo il Datore di Lavoro può recedere dal rapporto lavorativo immediatamente, senza preavviso e senza dare alcuna motivazione;
- Licenziamento per giusta causa: il Datore di Lavoro può licenziare immediatamente senza preavviso il dipendente quando il dipendente si rende colpevole di una condotta talmente grave da compromettere il rapporto di fiducia che lo lega al Datore di Lavoro, tale da non consentire di proseguire il rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso. Nel contratto di lavoro collettivo sono stabilite quali sono le azioni del lavoratore che lo possono portare ad un licenziamento per giusta causa. Prima di procedere con il licenziamento il Datore di Lavoro dovrà contestare il fatto o i fatti per iscritto e concedere al dipendente cinque giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni. Trascorso questo tempo e sentite le ragioni del dipendente, il Datore di Lavoro può decidere se procedere o meno con il licenziamento per giusta causa. Se decide di procedere con il licenziamento dovrà presentare una lettera di licenziamento indicando la condotta del dipendente e l’ultimo giorno di lavoro che solitamente coincide con quello di rilascio della lettera, riportando anche che a norma di Legge (Art. 2119 del Codice Civile) non sarà previsto alcun periodo di preavviso;
- Licenziamento nei rapporti di lavoro a tempo determinato: il Codice Civile all’Art. 2118 impone il periodo di preavviso solamente nei casi di cessazione di rapporto di lavoro con contratti a tempo indeterminato. Ad ogni modo, anche se si tratta di contratto di lavoro a termine, il Datore di Lavoro può recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza solamente se si tratta di giusta causa.
Licenziamento senza preavviso: gli obblighi del Datore di Lavoro
Solamente nei casi qui sopra elencati, il Datore di Lavoro può lasciare a casa da subito il dipendente ma gli dovrà corrispondere l’indennità sostituiva del preavviso, ossia la retribuzione che sarebbe aspettata al dipendente se avesse continuato a lavorare durante il periodo di preavviso. L’indennità verrà calcolata in base ai compensi previsti dal contratto collettivo (paga base, contingenza, scatti di anzianità) ma anche in base ai superminimi, ai premi di produzione e ad ogni altro emolumento di carattere continuativo, escludendo però i rimborsi spese.
L’indennità sostituiva del preavviso dovrà essere erogata con la busta paga dell’ultimo mese lavorato insieme alle competenze di fine rapporto (ferie e permessi non goduti) e sarà assoggettata ai contributi previdenziali Inps e Irpef.