MATERNITA’ PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO:

LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPS

 

Con la nuova Circolare n. 66 del 20 Aprile 2018, l’Inps chiarisce alcuni aspetti per le lavoratrici appartenenti alla gestione separata, relativi all’indennità di maternità per adozione e per affidamento.

Con questa nuova circolare, l’Inps intende chiarire ulteriormente e confermare quanto già comunicato precedentemente con il decreto ministeriale del 24 Febbraio 2016. Quest’ultimo, in prospettiva di tutelare maggiormente le lavoratrici della gestione separata, è andato a colmare le lacune del decreto legislativo del 4 Aprile 2002, secondo cui il diritto all’indennità in caso di adozione e di affidamento, spettava solamente se il bambino aveva un’età inferiore ai 6 anni.

 

MATERNITA’ PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO:  LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPSLe lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps hanno diritto, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, senza limiti di età del bambino, come previsto per tutte le altre lavoratrici.

 

Con la nuova circolare, l’Inps informa di avere aggiornato l’applicativo per l’invio telematico delle domande per l’erogazione dell’indennità di maternità e paternità in favore ai lavoratori iscritti alla gestione separata, e che non hanno potuto accedere all’indennità grazie alle condizioni previste dal vecchio decreto legislativo.

 

 

 

 

La lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps hanno diritto di beneficiare del congedo di maternità per adozione o affidamento nazionale:

 

  • Per una durata massima di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno di ingresso del minore in famiglia;
  • Anche quando il minore ha più di sei anni;
  • Per tutti gli ingressi avvenuti dopo il 20 Aprile 2016, anche se durante la fruizione del congedo il minore raggiunga la maggiore età.

 

Per quanto riguarda il congedo di maternità per adozione o affidamento internazionale:

 

  • L’indennità spetta a decorrere dall’ingresso in Italia del minore, e non più in famiglia.

 

Per verificare la data di ingresso in Italia del minore si deve fare riferimento alla CAI, ossia alla Commissione per le adozioni internazionali.

Nella ultima circolare, l’Inps chiarisce inoltre che si potrà richiedere il congedo anche per i periodi di permanenza all’estero finalizzati ad incontrare il minore. In questo caso sarà necessario richiedere un certificato all’ente che ha preso in carico la richiesta di adozione e che ne sta curando l’intera pratica.

 

CONGEDO DI PATERNITA’ PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

 

Anche i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps possono usufruire dell’indennità di paternità, ma solo nei periodi non fruiti dalla madre e solo in questi casi:

 

  • Per morte o grave infermità della madre;
  • Per abbandono del figlio da parte della madre;
  • Per affidamento esclusivo al padre;
  • Per rinuncia della madre all’indennità (rinuncia possibile solo nei casi di adozione e affidamento)

 

In questo caso il padre ha diritto all’indennità alle stesse condizioni delle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata.

 

Per maggiori informazioni Circolare Inps n. 66 del 20 Aprile 2018