Pensione di Privilegio: cos’è e a chi è rivolta
La Pensione di Privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio. Il trattamento è denominato privilegiato in quanto, per ottenere questa tipologia di Pensione, non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva e/o anagrafica. Andiamo a vedere insieme cos’è la Pensione di Privilegio, a chi è rivolta, quanto spetta e come inoltrare la propria domanda.
Pensione di Privilegio: requisiti e caratteristiche
L’Art. 6 del Decreto Legge n. 201/2011, successivamente convertito e modificato con la Riforma Monti-Fornero con la Legge n. 214/2011, ha abrogato gli Istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della Pensione Privilegiata al personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria), ai militari (Guardia di Finanza) e ai vigili del fuoco e soccorso pubblico, e per i dipendenti privati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. La Pensione di Privilegio non può essere richiesta dai dipendenti civili, le ferrovie dello Stato, le poste, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata.
In caso di decesso del titolare del trattamento pensionistico, la Pensione di Privilegio spetta ai superstiti.
Pensione di Privilegio: quanto spetta
L’Articolo n. 67, Comma 2 del T.U. n. 1092/1973 prevede che la Pensione Privilegiata venga erogata in base alle seguenti percentuali:
- 100%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla prima categoria;
- 90%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla seconda categoria;
- 80%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla terza categoria;
- 70%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla quarta categoria;
- 60%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla quinta categoria;
- 50%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla sesta categoria;
- 40%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla settima categoria;
- 30%: nel caso in cui l’infermità sia attribuita alla ottava categoria;
- 10%: nel caso in cui il dipendente abbia raggiunto l’anzianità prevista per il conseguimento della Pensione ordinaria con 15 anni di servizio.
Nel caso in cui le infermità siano attribuite alla settima e alla ottava categoria, è previsto un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l’anzianità necessaria per il conseguimento della Pensione ordinaria. In questo ultimo caso, la Pensione di Privilegio non può superare il 44%.
L’assegno rinnovabile, di misura uguale alla Pensione, viene concesso per periodi da due a quattro anni, al termine dei quali può essere commutato in Pensione a vita dal giorno successivo alla scadenza o può essere concessa un’indennità una tantum (pari alla Pensione Privilegiata di ottava categoria per una o più annualità fino ad un massimo di cinque anni) oppure può essere revocato nel caso in cui la menomazione non venisse più riscontrata e non fosse più classificabile.
Pensione di Privilegio: quali sono i documenti necessari per inoltrare la domanda
Per ottenere la Pensione di Privilegio sono necessari due differenti accertamenti. Il primo è l’accertamento clinico ad opera della CMO, il secondo è l’accertamento del nesso di casualità che è di competenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Dal primo accertamento clinico CMO, ossia il verbale, devono risultare tutti i seguenti dati:
- Il giudizio diagnostico;
- La data di conoscibilità della infermità o della lesione;
- L’indicazione della categoria;
- Il giudizio di idoneità al servizio;
- Il numero delle annualità (massimo cinque) per le patologie attribuite alla Tabella B;
- Il numero degli anni (minimo due e massimo quattro) di riconoscimento dell’assegno rinnovabile nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento;
- Se la eventuale inabilità è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.
Successivamente, il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o la lesione.
Pensione di Privilegio: come inoltrare la domanda
Una volta in possesso di tutti i documenti richiesti, la domanda per accedere alla Pensione Privilegiata può essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:
- Sito Web Inps: attraverso la sezione dedicata al Cittadino, muniti delle proprie credenziali per accedere all’area riservata;
- Contact Center: telefonando al Numero Verde gratuito da rete fissa 803-164 oppure il numero fisso a pagamento da rete mobile (la tariffa verrà applicata in base al vostro operatore telefonico) 06-164-164;
- Enti di patronato, Caf, Sindacati e tutti gli intermediari convenzionati con l’Inps: recandosi presso una loro sede ed inoltrando la richiesta telematicamente con il loro supporto.
Dalla data di invio della domanda, l’Inps ha come termine trenta giorni per controllare i documenti e lavorare la richiesta.