Permessi Legge 104: aggiornate le regole nel lavoro part-time
Con la Circolare n. 45 del 19 Marzo 2021 l’Inps fornisce le nuove indicazioni in seguito agli orientamenti della Cassazione, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha stabilito che si devono distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori al 50%. Solo nel primo caso occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi.
Come funziona con il part-time orizzontale
In caso di part-time di tipo orizzontale i tre giorni di permesso non vanno riproporzionati. La commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è dentro nella dinamica del rapporto di lavoro.
Come funziona con il part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%
Il riproporzionamento dei giorni di permesso andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Per determinare quali sono i giorni di permesso mensili effettivamente disponibili occorre prendere in considerazione l’orario medio settimanale del lavoratore part-time (secondo il proprio contratto di riferimento) diviso l’orario medio settimanale eseguibile a tempo pieno, il risultato va moltiplicato per tre. Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Il riproporzionamento dei tre giorni, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
Come funziona la frazionabilità in ore dei giorni di permesso
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.
Al riguardo l’Inps spiega che, in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, il calcolo deve essere effettuato dividendo l’orario normale di lavoro medio settimanale per il numero medio dei giorni lavorativi settimanali e moltiplicando il risultato per tre. Il risultato costituisce il massimale delle ore mensili di permesso fruibili dal lavoratore. Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, il massimale orario mensile dei permessi fruibili si determina dividendo l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time per il numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno e moltiplicando il risultato per tre (i giorni di permesso teorici).
Le nuove indicazioni, in sostanza, limitano l’applicazione delle regole già individuate nel messaggio n. 3114/2018 ai soli rapporti di lavoro part-time sino al 50%; se il part-time ha una durata superiore il calcolo viene effettuato come fosse a tempo pieno.