Reddito di Cittadinanza: quando è legittima la sospensione del beneficio

 

Il Reddito di Cittadinanza è entrato in vigore ad Aprile 2019 e si tratta di un sussidio erogato ai cittadini e alle famiglie italiane in difficoltà economica, con un reddito al di sotto della soglia di povertà fissata dall’Istat di 780 Euro. Lo scorso Giugno la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 126 del 21 Giugno 2021, ha dichiarato che non è incostituzionale la norma che sospende l’erogazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza a favore di chi è soggetto a misure cautelari personali. Andiamo a vedere insieme nello specifico quando è legittima la sospensione del Reddito di Cittadinanza.

 

Quando viene sospeso il Reddito di Cittadinanza

 

Reddito di Cittadinanza: quando è legittima la sospensione del beneficioLa Corte ha tenuto a precisare che il Reddito di Cittadinanza non ha natura assistenziale in quanto viene erogato temporaneamente per accompagnare un percorso formativo e di inclusione alla persona che comporta degli obblighi ben precisi. Chi non rispetta gli obblighi imposti, perde il diritto all’erogazione del sussidio. Nello specifico, è legittima la sospensione del Reddito di Cittadinanza nei seguenti casi:

  • Presenza di una misura cautelare personale, anche a seguito di un arresto o di un fermo;
  • Presenza di una sentenza non ancora definitiva;
  • Quando il beneficiario risulta latitante.

 

Come mantenere il Reddito di Cittadinanza

 

Una volta ottenuto il Reddito di Cittadinanza, per continuare a beneficiare del sussidio, sarà necessario fare quanto segue:

  • Iscriversi al Centro per l’Impiego e firmare la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • Iniziare un percorso di ricerca attiva del lavoro e frequentare corsi di qualifica e riqualifica professionale per almeno due ore al giorno, documentando il tutto;
  • Offrire 8 ore settimanali di lavoro gratuito presso il proprio Comune di Residenza;
  • Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del proprio reddito;
  • Non rifiutare più di tre volte di seguito i lavori che vengono offerti.

 

Pertanto, anche chi non frequenta i corsi, non si iscrive al Centro per l’Impiego, non offre le sue ore a lavori socialmente utili o rifiuta per tre volte di fila un lavoro, perde il diritto all’erogazione del sussidio in quanto dimostra pienamente di non essere interessato a trovarsi un’occupazione.