Scuola, Permessi per motivi personali o familiari: quando puoi richiederli

 

Sono tre i giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari che possono essere concessi al docente che ne fa richiesta al Dirigente scolastico. Può succedere però che la richiesta del permesso venga rigettata. Andiamo a vedere insieme perché e quali possono essere i casi.

 

Permessi per motivi personali o familiari: cosa dice la normativa

 

Scuola, Permessi per motivi personali o familiari: quando puoi richiederliSecondo l’Articolo 15, comma 2, del CCNL 2007 “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’Articolo 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.” Di fatto il docente che intende prendere i tre giorni di permesso per motivi personali o familiari, deve presentare la richiesta di permesso allegando l’autocertificazione e, qualora in possesso, altra documentazione che giustifichi la richiesta del permesso. Allegando altra documentazione alla semplice autocertificazione, fa venir meno il potere discrezionale del Capo di Istituto il quale non può non autorizzare ed approvare la richiesta di permesso.

Richiedere un permesso non necessariamente dev’essere giustificato da un fatto grave ma può essere richiesto per accompagnare un familiare ad una visita medica, presenziare al matrimonio del migliore amico, assistere fuori città ad un concerto del proprio cantante preferito. Questi sono solamente alcuni esempi che rientrano a pieno titolo tra i motivi personali o familiari che un docente può richiedere. Si trattano di situazioni di interesse per le quali il docente ha un giovamento in termini di benessere per sé o i propri cari e non può far a meno, nel soddisfare tali esigenze, di assentarsi dal luogo di lavoro.

 

Permessi per motivi personali o familiari: la richiesta non è soggetta al potere discrezionale del Dirigente Scolastico

 

Il motivo o i motivi per i quali il docente richiede i tre giorni di permesso non sono soggetti alla valutazione del Dirigente Scolastico. Questo è stato stabilito già con diverse sentenze di diversi tribunali: il docente ha pieno diritto ad usufruire dei tre giorni di permesso per motivi familiari e personali, come disposto dall’art. 15, comma 2 del CCNL 2007, indipendentemente dalla motivazione del permesso, infatti al Dirigente Scolastico spetta solo un controllo di natura formale riferente alle indicazioni giustificative dell’assenza.

 

Permessi per motivi personali o familiari: quando il Dirigente Scolastico può non autorizzare il permesso

 

Può succedere che il Capo di Istituto non acconsenta alla fruizione del permesso per motivi familiari o personali quando:

  • Il docente non ha presentato l’autocertificazione e nemmeno altra documentazione che giustifichi la richiesta del permesso. Il Dirigente Scolastico può legittimamente emanare un provvedimento amministrativo di diniego alla richiesta avanzata dal docente per mancanza di documentazione;
  • Nel caso in cui vi sia un regolamento apposito di Istituto declinante la materia “permessi, ferie, aspettativa…” che disponga un tetto massimo di richieste giornaliere di permesso.

 

Regolamento di Istituto concernente i criteri di fruizione dei permessi retribuiti

 

Ogni istituzione scolastica può adottare un regolamento interno su specifiche argomentazioni, sempre nei limiti e nel rispetto della Legge. Come riportato dal Decreto Legislativo n. 165/01 spetta al Capo di Istituto il dovere di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro sono di competenza del Dirigente Scolastico; tutto ciò, naturalmente, correlato ad una informazione alla parte sindacale.

 

Permessi per motivi personali o familiari urgenti o imprevedibili: non occorre il preavviso

 

Nel regolamento di cui sopra può venire declinato dalle istituzioni scolastiche il termine di preavviso per la richiesta del permesso per motivi familiari e personali, solitamente dai 3 ai 6 giorni. In caso però di motivo urgente, imprevedibile per il docente, il Dirigente Scolastico, anche in deroga a quanto contenuto nella regolamentazione della scuola, compreso il tetto giornaliero di richieste, non ha alcun potere discrezionale e deve autorizzare il permesso; anche se quest’ultimo viene richiesto con sole 24 ore di anticipo.