Scuola: quando è possibile ottenere l’aspettativa

 

Tutti i lavoratori impiegati nella Scuola possono ottenere l’aspettativa per motivi di famiglia, personali, di studio, di ricerca o dottorato di ricerca ed è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola.

 

A chi può essere concessa l’aspettativa

 

L’aspettativa può essere concessa a tutto il personale assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il periodo di prova), ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con quattro anni di anzianità lavorativa sia a quelli sprovvisti, al personale docente educativo ed ATA assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato per l’intero anno scolastico.

Escluso quindi dall’aspettativa tutto il personale assunto per supplenza breve.

 

Quanto può durare l’aspettativa

 

Scuola: quando è possibile ottenere l’aspettativaL’aspettativa richiesta per motivi di famiglia, personali e di studio può essere concessa senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

Se concessa senza soluzione di continuità non può durare per più di dodici mesi. Se concessa invece per periodi frazionati non può superare i trenta mesi nell’arco temporale di cinque anni (il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto).

Il tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, della maturazione di ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.

 

 

 

Come richiedere l’aspettativa

 

Il dipendente è tenuto a presentare la domanda di aspettativa con anticipo, a meno di motivi urgenti ed imprevedibili, redatta per iscritto in carta semplice e indirizzandola al proprio dirigente scolastico, indicando la ragione per cui è richiesta l’aspettativa, la data di decorrenza e la durata. Per avvalorare la richiesta, il dipendente può allegare idonea documentazione.

Una volta ricevuta la domanda di aspettativa, il dirigente ha tempo un mese per rispondere e potrebbe concedere l’aspettativa per com’è stata richiesta, concederla ma per una durata inferiore a quella richiesta, differire nel tempo l’accoglimento della richiesta stessa o respingere la domanda. La decisione sarà presa in base alla situazione della scuola in quel momento e solo per motivi di servizio. Infatti ogni eventuale diniego o revoca dell’aspettativa, deve sempre essere motivato dal dirigente, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato quella decisione seguendo criteri di trasparenza e imparzialità.