TFR in azienda o su un Fondo Pensione? Ecco come scegliere

 

Il TFR, ossia il Trattamento di Fine Rapporto, è una somma che viene calcolata e sottratta annualmente dalla retribuzione lorda di ciascun lavoratore a che viene accantonata dall’azienda. Al termine del rapporto di lavoro, l’intera somma accantonata verrà restituita al lavoratore. Il lavoratore però può liberamente scegliere se lasciare questa somma in azienda o se conferirla ad un Fondo Pensione. Si tratta di una decisione importante, che va presa con molta attenzione e con le giuste informazioni. Andiamo a vedere insieme quali sono le opzioni a disposizione del lavoratore e come funziona la destinazione al Fondo Pensione.

 

TFR: come si calcola e dove può essere destinato

 

La quota di TFR che spetta al lavoratore si può calcolare prendendo ogni retribuzione lorda annua e dividendola per un parametro fisso del 13,5%. Ogni anno viene accantonato il 7,41% della retribuzione. Da questo importo bisogna poi togliere lo 0,5% dell’imponibile utile per finanziare il Fondo Garanzia dell’Inps, che garantisce il pagamento della liquidazione anche in caso di fallimento dell’azienda. Pertanto, ogni anno l’azienda accantona il 6,91% della retribuzione percepita dal lavoratore, e quest’ultimo decide dove destinarlo. Può scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Può mantenere il TFR in azienda e riceverlo una volta concluso il rapporto di lavoro;
  • Può chiedere il pagamento mensile in busta paga;
  • Può destinare il TFR ad un fondo di previdenza complementare che andrà ad incrementare l’importo futuro della pensione.

La scelta di dove destinare il TFR può essere fatta dal lavoratore all’inizio del rapporto di lavoro oppure successivamente.

 

TFR su un Fondo Pensione: come funziona

 

TFR in azienda o su un Fondo Pensione? Ecco come scegliereDestinare il TFR al Fondo Pensione è un’opzione molto conveniente: i rendimenti sono superiori rispetto ai rendimenti del TFR lasciato in azienda, nonostante la tassazione sia maggiore. Infatti, per il Fondo Pensione si applica un’aliquota del 20% sulla somma riferita all’incremento del montante accumulata, che scende al 12,50% per chi decide di destinare il TFR a fondi pubblici o assimilati. La rivalutazione dipende dai risultati della gestione finanziaria del fondo stesso, questo comporterà ad avere dei fondi più convenienti rispetto ad altri. Il lavoratore che decide di destinare il TFR ad un qualsiasi Fondo Pensione potrà ottenere la liquidazione una volta maturato il diritto alla pensione. Mentre per il TFR in azienda si applica un’aliquota del 17% sulla rivalutazione della liquidazione e verrà liquidata al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Cosa cambia dopo la Legge sulla Concorrenza

 

Con l’introduzione della Legge 1234/2017 sulla Concorrenza, il lavoratore può decidere di destinare una percentuale minima al fondo complementare e lasciare il resto in azienda. In questo modo il lavoratore ha la possibilità di aderire ad entrambe le opzioni e otterrà parte della liquidazione nel momento della cessazione del rapporto di lavoro e l’altra quota quando avrà maturato il diritto alla Pensione, incrementando l’importo della stessa (questo però sarà possibile solamente se previsto dal CCNL di riferimento, dove verrà anche indicata la percentuale minima da destinare al fondo).

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 Aprile 2018 è stato pubblicato il nuovo modulo TFR2 editabile, con l’aggiunta di una dicitura dove è possibile indicare la percentuale da destinare al fondo, ed è stato stabilito che l’iscritto al fondo pensione se disoccupato da più di due anni e con più di cinque anni dall’accesso alla Pensione, potrà richiedere, del tutto o in parte, la liquidazione maturata al fondo. Questo vale anche per il lavoratore colpito da un’invalidità permanente, con una capacità lavorativa di un terzo.

Inoltre, in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo, al lavoratore è concessa la possibilità di riscatto della posizione individuale accumulata; possibilità che in precedenza era concessa soltanto alle adesioni collettive ai fondi.